Nel seguito riportiamo i dettagli relativi al Super Ammortamento del 140% per Imprese e Professionisti.
Super ammortamento del 140% imprese e professionisti: i requisiti
Imprese e professionisti potranno sfruttare un super ammortamento del 140% sugli acquisti di beni strumentali nuovi acquistati sino al 31 dicembre 2016.
L’agevolazione consentirà una deduzione dal reddito imponibile ai fini Ires e Irpef.
La Legge di Stabilità 2016 introduce un super ammortamento del 140% per i cespiti strumentali acquisiti dal 15 ottobre 2015. Infatti, l’articolo 7 della Legge di stabilità 2016 prevede un incremento del 40% della base di calcolo degli ammortamenti deducibili per gli investimenti in beni strumentali nuovi, acquistati nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016. Restano esclusi dall’agevolazione i fabbricati, le costruzioni, i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e taluni cespiti di settori particolari. Vediamo quali sono i requisiti da rispettare e le regole per usufruire di questo bonus legato agli investimenti di imprese e professionisti.
Il super ammortamento del 140% – Il bonus investimenti è legato all’acquisto, anche mediante contratti di
locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi da parte di imprese e professionisti, nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016. In pratica, sfruttando il super ammortamento del 140% sarà possibile maggiorare le ordinarie quote di ammortamento, ed i canoni di leasing di un importo pari al 40%, arrivando a dedurre al termine del periodo, il 140% del prezzo totale di acquisto del bene strumentale. La maggiore deduzione del 40% deve essere ripartita durante tutta la durata del periodo fiscale di ammortamento del cespite, in proporzione alle quote stanziate e dedotte. Ricordiamo che, per le imprese il super ammortamento nel primo esercizio è dimezzato, essendo la quota ordinariamente deducibile ridotta alla metà. Per i professionisti che deducono una quota intera anche nell’anno di acquisto, si avrà una maggiorazione del 40% sin da tale esercizio.
Acquisto in leasing – Sono agevolabili, ai fini del super ammortamento del 140%, anche gli acquisti di beni
strumentali nuovi effettuati attraverso contratti di locazione finanziaria. In questo caso, la maggiorazione del 40% sull’ammortamento riguarda la sola quota capitale del canone di leasing (oltre al prezzo di riscatto finale), in modo tale che la deduzione del 140% sia applicata sul costo sostenuto dal concedente. Essendo l’agevolazione commisurata agli ammortamenti, è da ritenere che nessuna ulteriore deduzione spetterà dopo la vendita del bene, restando peraltro confermate (in quanto non è richiesto un periodo minimo di possesso) le deduzioni del 40% già operate. Nell’anno di cessione, laddove la società stanzi l’ammortamento ragguagliato ai giorni di possesso, avrà diritto ad operare una corrispondente deduzione del 40%.
I beni strumentali – Gli investimenti agevolabili devono riguardare beni strumentali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall’impresa ed essere conseguentemente iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali. Rientrano nell’agevolazione pure i beni di costo inferiore a €. 516, con super ammortamento del 140% interamente nell’anno dell’acquisto. I beni mantengono il requisito di strumentalità e danno dunque diritto al super ammortamento del 140%, sia se utilizzati direttamente dall’impresa, sia se concessi a terzi in locazione, a fronte del pagamento di un corrispettivo.
L’incentivo spetta anche per beni che l’impresa acquirente concede a terzi in comodato, purché essi siano utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante (Circolare 90/E/2001). I beni strumentali devono poi essere caratterizzati dal requisito di novità, nel senso di non essere mai stati utilizzati da altri soggetti. Questo requisito non decade nel caso di beni esposti in show room ed utilizzati esclusivamente dal rivenditore a soli scopi dimostrativi.
Deduzione nel modello Unico – La maggiorazione del 40% si calcola sul costo ammortizzabile. Quest’ultimo si determina ai sensi dell’articolo 110 del Tuir, comprendendovi gli oneri accessori di diretta imputazione (quali spese di trasporto, di installazione, di collaudo). Il costo va ridotto di eventuali contributi in conto impianti erogati all’impresa. Possono essere aggiunti al costo ammortizzabile gli interessi passivi capitalizzati, alle condizioni e nei limiti stabiliti dell’articolo 110, comma 1, lett. b) del Tuir, norma che richiama le corrette regole contabili.
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